In merito alle verifiche dei green pass e sulle relative responsabilità, il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare interpretativa, che riteniamo utile condividere, in considerazione della confusione che ancora permane nelle attività che hanno l’obbligo di verificare il certificato vaccinale.
Due gli aspetti di diretto interesse per le imprese, in particolare quelle della ristorazione e i centri benessere, che devono verificare i green pass a partire dallo scorso 6 agosto, e i bus NCC il cui obbligo è scattato il 1° settembre.
In primo luogo, nella circolare il Ministero conferma che la verifica del green pass è sempre obbligatoria da parte del titolare o del gestore dell’attività. Non sono ammesse pertanto deroghe, se non quelle per i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (al di sotto dei 12 anni) e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata in base alla circolare del Ministero della Salute (si veda l’art. 3, co. 3, del DL n. 105/21).
In secondo luogo, la circolare chiarisce che la verifica dell’identità del possessore del green pass, tramite esibizione del documento di identità, non è invece un obbligo indefettibile, in quanto l’art. 13, co. 4, del DPCM del 17 giugno 2021 prevede che questo debba avvenire “su richiesta” del soggetto che effettua la verifica.
La verifica dell’identità, secondo il Ministero, ha quindi valore discrezionale, ma bisogna porre attenzione in quanto tale verifica sarà necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come nei casi in cui appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.
È quindi demandato al titolare o al gestore dell’attività (o ai suoi delegati con atto scritto) individuare i casi in cui, ad esempio, vi sia palese difformità tra il sesso o la presumibile età del cliente e i dati riportati nel green pass, o altri elementi che possano rendere evidente il rischio di abuso o elusione delle norme.
Ne discende, secondo il Ministero, che qualora le forze di polizia, ivi compresa la polizia municipale, accerti l’utilizzo del green pass da parte di un soggetto diverso dall’intestatario dello stesso, la sanzione pecuniaria risulterà applicabile solo nei confronti del cliente, lasciando pertanto l’esercente indenne, salvo il caso in cui siano riscontrate “palesi responsabilità” di quest’ultimo.
Tali responsabilità sono da ricercare, pertanto, nella mancata richiesta di esibire il documento di riconoscimento nei casi sopra esplicitati, in cui sia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nel green pass.
Si ricorda che tali verifiche dovranno comunque avvenire nel rispetto della privacy del cliente e quindi non potrà essere raccolto, annotato, archiviato o diffuso alcun dato personale.