Turismo: le misure previste per agenzie di viaggio e tour operator

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Turismo: le misure previste per agenzie di viaggio e tour operator

L’art 5, comma 2 del Decreto Ristori aumenta la capienza del fondo dedicato al sostegno degli operatori del settore turistico, mettendo a disposizione altri 400 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai 265 milioni già stanziati dal Dl 34/2020 (decreto Rilancio) e dalla relativa legge di conversione 77/2020.

Il decreto 12 agosto 2020 ha fissato le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo alle agenzie e ai tour operator, i due decreti adottati il 5 ottobre 2020, viste le modifiche intervenute con il d.l. 104 del 2020, hanno interessato:

  • gli accompagnatori e le guide turistiche per 20 milioni di euro e,
  • per 220 milioni di euro, le agenzie e i tour operator, categoria già destinataria dei 25 milioni di euro previsti quale dotazione originaria del fondo.

Secondo quanto disposto dai suddetti decreti ministeriali, la Direzione generale del turismo ha pubblicato sul proprio sito istituzionale appositi bandi rivolti alle agenzie di viaggio e ai tour operator che esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai seguenti codici ATECO:

  • 79.1  – Attività agenzie di viaggio e tour operator
  • 79.11 – Attività delle Agenzie di viaggio
  • 79.12  – Attività dei tour operator
  • nonché agli accompagnatori e alle guide titolari di partita IVA che esercitano attività prevalente identificata dal codice 79.90.20.

Vediamo come si calcola il contributo per agenzia di viaggio e tour operator 

Le agenzie e i tour operator presenti sul territorio nazionale sono in numero di circa 10.000. L’intero comparto ha subito una perdita di fatturato in media pari al 90%.

Ai fini del calcolo del contributo, secondo quanto indicato dall’articolo 3 del d.m. 12 agosto, la Direzione generale Turismo tiene conto:

  1. della differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019;
  2. dei ricavi riferiti al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;
  3. dell’importo del contributo a fondo perduto eventualmente percepito ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

L’ammontare del contributo è poi determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019 come segue:

  1. 20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;
  2. 15% per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a un 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;
  3. 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;
  4. 5% per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto.

Il 9 ottobre 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle istanze. Entro la scadenza definita sono state presentate 7.124 domande per una richiesta complessiva di circa € 710.138.620,00.

Guide turistiche e accompagnatori turistici 

Il decreto ministeriale 2 ottobre 2020 aveva destinato 20 milioni di euro per l’anno 2020, del fondo al ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici.

Ai sensi di tale provvedimento sono beneficiari delle risorse  le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che esercitano attività prevalente identificata dal codice ATECO 79.90.20.2.

Le risorse sono ripartite tra i beneficiari in egual misura, comunque non superiore a 5.000 euro ciascuno, e nel limite della quota di cui all’articolo 1 del decreto 2 ottobre 2020.

2020-11-10T11:20:52+01:0010 Novembre 2020|

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