Non chiedono aiuti in denaro, ma la possibilità di operare in deroga al “lockdown” per far fronte alle tante attività legate al taglio boschi, all’esbosco, allo stoccaggio di legna da ardere e alla consegna a domicilio. Un settore che in provincia di Rieti può contare su 146 imprese e quasi 500 addetti.
Confartigianato Imprese Rieti, unitamente a Copagri e CIA si è subito attivata, per sostenere un comparto che proprio in questo periodo dell’anno concentra l’attività di taglio e prima lavorazione del legno per poi avviare la legna allo stoccaggio e alla consegna a domicilio e/o presso depositi commerciali.
L’entrata in vigore del DPCM 22 marzo 2020 ha di fatto cancellato ogni attività gettando nello sconforto imprese e famiglie. Non dimentichiamo che il territorio della provincia è considerato montano per il 70% della sua estensione e su esso insistono la stessa percentuale di superficie boscata. Una ricchezza dal valore inestimabile, cancellata senza un perché, visto che nei boschi possano essere garantite tutte le principali norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, i DPI utilizzati sono di ultima generazione e le distanze tra i lavoratori sono largamente superiori al metro previsto dalla norma.
Confartigianato Imprese Rieti, Copagri e CIA avevano scritto, già lo scorso 31 marzo, senza avere alcuna risposta, a Regione Lazio, Prefettura e Provincia di Rieti.
“Siamo uno dei pochi settori che non invoca aiuti economici dallo Stato – afferma Matteo Corradini Segretario di Confartigianato legno e arredo – chiediamo però che ci sia consentito di lavorare, anche per evitare danni di natura ambientale. Le piante abbattute, con le temperature in rialzo e la ripresa dell’attività vegetativa particolarmente rigogliosa in questo periodo dell’anno, rischiamo di produrre legna di scarso valore commerciale con difficili condizioni lavorative, nella fase di esbosco. Tra pochi giorni dovranno essere ultimati i tagli e sgomberati i boschi dal frascame, ma se gli operatori sono fermi come si potrà garantire legna secca da ardere? In autunno centinaia di famiglie del territorio utilizzano la legna da ardere come prima fonte di combustibile per riscaldamento. Interessa a qualcuno? Così si rischia di far scomparire, l’intera filiera del legno, conclude il segretario Corradini”.
In data odierna (9 aprile 2020) riceviamo finalmente risposta da parte dell’Assessorato Sviluppo Economico e Attività Produttive:
Con riferimento alla richiesta di Confartigianato Imprese Rieti, CIA Rieti e Copagri Lazio relativa a quanto in oggetto e qui allegata si precisa quanto segue.
Il DPCM 22 marzo 2020 prevede (art. 1, comma 1 lettera a) la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle esplicitamente indicate nell’Allegato 1, modificato successivamente dal DPCM 25 marzo 2020: le attività selvicolturali, che includono anche la produzione di legna da ardere, non essendo comprese nell’Allegato 1 sono tra quelle sospese.
Tuttavia, il DPCM 22 marzo 2020 (art. 1, comma 1, lettera d) dispone che “restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e)” dove si fa riferimento alla Legge 12 giugno 1990 n. 146.
Sono quindi consentite le attività che siano funzionali ad assicurare la continuità dell’approvvigionamento di energie e prodotti energetici in quanto servizi essenziali come previsti nella L.146/90, nonchè delle attività di commercio all’ingrosso di combustibili per riscaldamento (come espressamente elencato nell’Allegato 1, cod. 46.71).
Pertanto le aziende che ritenessero comunque necessaria la prosecuzione delle proprie attività per assicurare la continuità dell’approvvigionamento di energie e prodotti energetici e delle attività di commercio all’ingrosso di combustibili per riscaldamento, ai sensi dell’art.1 comma 1 lett. d) del DPCM 22 marzo 2020, dovranno effettuare obbligatoriamente una comunicazione preventiva al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva, il quale potrà sospendere le attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di legge.
Sarà pertanto responsabilità dell’impresa valutare se dette attività sono effettivamente e necessariamente funzionali ad assicurare la continuità di filiera, dei servizi di pubblica utilità o dei servizi essenziali considerando la necessità di tali operazioni in funzione del proprio specifico modello di business, l’eventuale disponibilità di materiale già prodotto, l’integrazione delle proprie attività con quelle delle filiere di cui sia permessa la continuità, ecc.
Con DPCM 1 aprile 2020 il termine di efficacia delle disposizioni su citate è stato prorogato al 13 aprile p.v..