Sorveglianza sanitaria eccezionale prorogata al 31 dicembre 2020. Ne avevamo già parlato in una delle nostre precedenti newsletter (qui ci si può iscrivere gratuitamente), dove avevamo spiegato cosa si intende per sorveglianza sanitaria eccezionale, in ragione dell’emergenza Covid-19. Con la circolare 44/2020, l’INAIL comunica che le disposizioni continueranno a trovare applicazione fino a fine anno, rendendosi disponibile, per quelle imprese che non sono obbligate alla nomina del Medico Competente, ad effettuare la visita medica per sorveglianza sanitaria a lavoratori e lavoratrici fragili. Le modalità per effettuare la richiesta sono indicate a questo link: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/sorveglianzasanitaria-eccezionale.html
Il medico competente ha assunto un ruolo ancora più importante nell’attuale fase pandemica, durante la quale il graduale riavvio delle attività produttive lo impegna nella identificazione dei lavoratori suscettibili e nel reinserimento lavorativo dei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2. In virtù di questo, la Circolare ribadisce che le previsioni in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/2008 debbano essere estese a situazioni di particolare fragilità riscontrate nelle fasce di età più elevate in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative, che, in caso di infezione da Sars-Cov-2, possono influenzare negativamente la gravità e l’esito della patologia.
In merito alle “situazioni di particolare fragilità” alla luce dei recenti chiarimenti intervenuti con la circolare del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, viene evidenziato che “i dati epidemiologici recenti hanno mostrato chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (a es. patologie cardiovascolari, respiratorie, dismetaboliche) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2 possono influenzare negativamente la gravità e l’esito della patologia” .
Pertanto il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.
Le visite mediche sono svolte con le modalità descritte nella circolare interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020 e, all’esito, il medico competente esprime il giudizio di idoneità, fornendo indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative e riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentono soluzioni alternative.
Infine, evidenziamo che eventuali richieste già pervenute alle strutture territoriali Inail, anche nei mesi precedenti, con modalità diversa da quella telematica, devono essere ritrasmesse attraverso l’apposito servizio online.