Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il nuovo regolamento relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024.
Una importante novità introdotta riguarda l’aumento da 200.000 euro a 300.000 euro del massimale per gli aiuti «de minimis» che un’unica impresa può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro.
Il nuovo massimale tiene conto dell’inflazione e si rende necessario per far sì che il regime di aiuto «de minimis» non incida negativamente sugli scambi tra gli Stati membri e non leda la concorrenza.
Inoltre, il nuovo Regolamento prevede l’introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti in un registro centrale istituito a livello nazionale (ricordiamo che in Italia esiste già il Registro Nazionale degli Aiuti) o comunitario a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di rendicontazione per le imprese.
A luglio 2023, dopo che la Commissione europea aveva fatto circolare una prima bozza di regolamento, aprendo la consultazione ai Governi nazionali, Confartigianato è intervenuta, a livello nazionale, sia nei confronti del Ministero delle Imprese, sia in risposta alla Call for evidence, congiuntamente alle altre Organizzazioni di rappresentanza, attraverso il Tavolo di Condivisione Interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali (CIRI), insediato presso ABI. Dovendo esprimere un primo commento, Confartigianato accoglie con favore l’iniziativa della Commissione europea di innalzare a 300.000 euro la soglia di aiuti a un’impresa unica, in linea con il tasso di inflazione. Seppure l’importo non colga appieno le aspettative originariamente espresse, di elevare l’importo almeno a 500.000 euro, l’intervento garantisce continuità di intervento al regime «de minimis», attualizzando gli importi di esenzione, attenuando il possibile impatto negativo sulla concorrenza tra le PMI a livello locale e regionale.
Come sopra evidenziato il nuovo regime prevede che – nel caso di aiuti «de minimis» attuati attraverso intermediari finanziari – gli Stati membri assicurino che questi non ricevano alcun aiuto di Stato indiretto, trasferendo integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o garantendo comunque il rispetto del massimale «de minimis» anche da parte degli intermediari stessi.