Il lavoratore in quarantena precauzionale non ha diritto alla malattia se lavora da casa in smart working: si tratta di un’importante precisazione contenuta nella circolare INPS n. 3653/2020 che chiarisce tutte le regole che si applicano ai casi di quarantena del lavoratore.
La circolare fornisce una serie di aspetti su cui sono state evidenziate criticità interpretative, e che risulta di particolare importanza dopo la nuova disposizione del CTS (Comitato Tecnico Scientifico Coronavirus), che riduce a 10 giorni la quarantena obbligatoria per gli asintomatici, i quali possono poi uscire con un solo tampone o test negativo.
Di seguito le diverse casistiche.
Quarantena/sorveglianza precauzionale e lavoro agile
Il messaggio INPS chiarisce che la quarantena (art. 26, comma 1) e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili (art. 26, comma 2), non configurano un’incapacità temporanea al lavoro ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso equiparare, ai fini del trattamento economico, alla malattia e alla degenza ospedaliera.
Di conseguenza, se il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile può continuare a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, smart working presso il proprio domicilio, non si applica la tutela previdenziale della malattia dal momento che non c’è sospensione dell’attività lavorativa.
Al contrario, la malattia conclamata da COVID – 19 (art. 26, comma 6) comporta una temporanea incapacità al lavoro con diritto al conseguente trattamento economico di malattia.
Quarantena per ordinanza amministrativa
Riguardo l’ipotesi della quarantena disposta per ordinanza dell’autorità amministrativa locale, l’INPS afferma il principio generale in virtù del quale in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile riconoscere la tutela della malattia, dal momento che la quarantena ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 presuppone un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
Quarantena all’estero
Per quanto riguarda i casi dei lavoratori italiani che recatasi all’estero siano stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte dell’autorità del Paese straniero, stabilisce l’INPS che l’accesso alla tutela di cui al comma 1 dell’art. 26 debba sempre provenire da un procedimento delle autorità sanitarie italiane.
Quarantena/sorveglianza precauzionale e CIGO, CIGS, GIGD e assegno ordinario
Nel caso di concomitanza tra le prestazioni da quarantena o sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili con i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID – 19, normati da ultimo ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 104/2020 (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario), il messaggio chiarisce che la fruizione di un ammortizzatore sociale comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista per la malattia.