Prorogati i benefici della Zona Franca Urbana

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Prorogati i benefici della Zona Franca Urbana

Una buona notizia per le imprese del cratere sismico. La Legge di Bilancio 2019, secondo quanto indicato all’art. 1, co. 759 , ha infatti prorogato il regime agevolato della Zona Franca Urbana (ZFU) per i periodi di imposta 2019-2020. Pertanto, le imprese che sono già state ammesse all’agevolazione, potranno continuare a beneficiarne, nei limiti del plafond indicato in fase di richiesta.

Sono inoltre ammesse all’agevolazione anche le nuove imprese che iniziano la propria attività entro il 31 dicembre 2019. Restano escluse da questa misura le imprese dei settori edilizia e impiantistica (lettera F dei codici ATECO 2007) che al 24 agosto 2016 non avevano sede legale o operativa nei territori del cratere sismico.

A breve attendiamo una nuova circolare del MISE che chiarirà le modalità e i requisiti di fruizione del beneficio.

Ricordiamo che l’agevolazione della ZFU consiste nell’esenzione dal versamento delle imposte sui redditi, IRAP, IMU degli immobili produttivi ed esonero su contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavori dipendente.

La Legge di Bilancio 2019 prevede anche una serie di proroghe, trattate dall’art. 1, commi da 991 a 998:

– è prorogata al 1° giugno 2019 il termine di ripresa dei versamenti dei tributi sospesi, nonché degli adempimenti e dei versamenti contributivi nelle zone colpite dal sisma del 2016, elevando a 120 il numero di rate in cui sono dilazionabili i versamenti;

– è esentato da IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati e, comunque, fino all’anno di imposta 2020, il reddito dei medesimi fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017;

– è prorogata al 1° gennaio 2020 la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

Inoltre, non è dovuta l’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, per le attività con sede legale o operativa nei territori del cratere sismico di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare l’Ufficio Fiscale di Confartigianato Imprese Rieti, tel. 0746 218131-274435, amministrazione@confartigianatorieti.it.

2019-02-08T09:38:11+01:0018 Gennaio 2019|

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