Nel decreto legge “Liquidità” dell’8 aprile 2020, è disposta, all’art. 18, la sospensione dei versamenti di ritenute dei dipendenti, dell’Iva e dei contributi per i mesi di aprile e maggio 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che:
- hanno ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (da verificare nel 2019) e presentano una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;
- hanno ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (da verificare nel 2019) e presentano una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;
- hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.
Ai soggetti che hanno sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione si applica, limitatamente all’IVA, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi del 2019, fermo restando che devono aver subito una riduzione di fatturato e corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.
In considerazione della formulazione della norma, sentita l’Agenzia delle Entrate per le vie brevi, si ritiene che la verifica della condizione di calo di fatturato e corrispettivi, debba essere condotta avendo a riguardo alle fatture di vendita e ai corrispettivi che concorrono alla liquidazione IVA dei citati mesi ovvero, nel caso di operazioni non assoggettate ad IVA, alle fatture con data compresa nei citati mesi e ai corrispettivi maturati in relazione agli stessi periodi.
Si evidenzia che nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019 mentre andranno incluse le differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.
Delle medesime considerazioni si dovrà tener conto nel calcolo del fatturato relativo al mese di aprile 2020 e 2019.
Confartigianato è intervenuta nei confronti del Governo per chiedere una proroga a fine aprile del termine dei versamenti dovuti dalle imprese il 16 aprile, evidenziando l’impossibilità di riuscire, in soli 5 giorni lavorativi, a condurre le verifiche su tutti i potenziali beneficiari della sospensione, con il rischio che anche questa resti solo “sulla carta” ripetendo quanto avvenuto per la scadenza dei versamenti del 16 marzo 2020, la cui sospensione arrivata a ridosso del termine ha comportato che anche chi ne aveva diritto non ne ha, nei fatti, potuto beneficiare.