I rivenditori di prodotti sfusi o alla spina potranno presentare domanda di contributo a fondo perduto, per le spese sostenute nel 2021, entro e non oltre il 30 aprile 2022.
L’invio delle istanze di accesso può essere effettuato, utilizzando esclusivamente la procedura informatica di Invitalia fino alle ore 23.59 del 30 aprile 2022. All’interno dell’area riservata, si dovrà poi accedere alla sezione specifica relativa alla misura “Bando Prodotti Sfusi (spese 2021)”. Per accedere alla procedura informatica è necessario avere un’utenza SPID.
Il contributo economico a fondo perduto per i prodotti sfusi è riconosciuto, in via sperimentale, agli esercenti commerciali di vicinato e a quelli di media e di grande struttura, i quali:
- attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina;
- aprono nuovi negozi, destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi.
Si specifica che i contenitori offerti dall’esercente, al fine della vendita dei prodotti sfusi, devono essere riutilizzabili ai sensi dell’art. 218, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, se impiegati per prodotti alimentari, rispettare la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.
Sono ammissibili le spese sostenute nel 2021 per:
- l’adeguamento dei locali: progettazione e realizzazione del punto vendita e dello spazio dedicato;
- acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi compreso l’arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato;
- iniziative di informazione, comunicazione e di pubblicità dell’iniziativa. Non sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisto o l’igienizzazione dei contenitori e dei prodotti alimentari e detergenti venduti.
Il contributo prevede un rimborso pari alla spesa sostenuta nel 2021, fino a un importo massimo di 5.000 euro, corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2021, fino a esaurimento delle risorse.