Confartigianato Trasporti informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.67 del 20/03/2023 il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, con il quale si attua la direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.
La direttiva rientra nell’ambito del “Pacchetto Mobilità dell’UE”, che determina una ampia riorganizzazione del settore dei trasporti su strada. Il decreto costituisce una lex specialis caratterizzata da norme settoriali e specifiche applicabili alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada e alle operazioni di cabotaggio.
Inoltre, armonizza gli obblighi amministrativi e le misure di controllo in materia. La disciplina speciale riguarda le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto effettuate da trasportatori stabiliti in uno Stato membro o in uno Paese terzo che distaccano conducenti in Italia, nonché le operazioni di cabotaggio effettuate in Italia da trasportatori stabiliti in uno Stato membro.
Si prevede, inoltre, che le imprese di trasporto stabilite in Stati che non sono membri della UE non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese dell’Unione, anche quando effettuano operazioni di trasporto in virtù di accordi bilaterali o multilaterali che consentono l’accesso al mercato UE o a parti di esso. La disciplina speciale non si applica alle prestazioni di servizi di somministrazione di conducenti.
Nel Decreto è stato inserito il Capo III bis con “Disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada”, e si applica ai conducenti di imprese estere di autotrasporto che eseguono in Italia trasporti internazionali (restano esclusi i trasporti bilaterali che non danno mai luogo a distacco) e trasporti di cabotaggio, a condizione che nel periodo di distacco continui a esistere un rapporto di lavoro tra l’impresa di trasporto e il conducente distaccato.
Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell’ambito di una prestazione di servizi ha l’obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al più tardi all’inizio del distacco (prima la comunicazione preventiva poteva avvenire “entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco di servizi”), attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI.
La dichiarazione di distacco deve contenere le seguenti informazioni:
– l’identità del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria, ove disponibili;
– i recapiti di un gestore dei trasporti o di un’altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l’incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;
– l’identità, l’indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;
– la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;
– la data di inizio e di fine del distacco;
– il numero di targa dei veicoli a motore;
– l’indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio.
Il trasportatore è inoltre tenuto ad aggiornare le informazioni sopra elencate, entro cinque giorni dall’evento che ne determina l’aggiornamento, altrimenti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro.
Il trasportatore deve assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico la seguente documentazione:
– copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI;
– ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che si svolgono in Italia o le prove di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009;
– le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio. In caso contrario è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a 10.000 euro.
L’impresa estera di autotrasporto ha l’obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale, su carta o in formato elettronico, qualsiasi prova del trasporto internazionale pertinente, idonea a dimostrare l’operazione di trasporto bilaterale o le operazioni aggiuntive ammesse che danno logo all’esenzione dal distacco. In caso si inosservanza la sanzione va da 150 a 600 euro e a quella accessoria del fermo amministrativo del mezzo per non più di 30 giorni con affidamento in custodia ai sensi dell’art. 214 bis del CdS.
Il committente, il vettore, lo spedizioniere e il contraente, in caso di subvezione, devono verificare che il trasportatore abbia provveduto a trasmettere in tempo utile la dichiarazione di distacco tramite l’IMI. Le sanzioni in caso di trasgressione vanno da 2.500 a 10.000 euro.
Inoltre, il decreto stabilisce che, a partire dal 21 agosto 2023 (data di entrata in vigore del tachigrafo intelligente di seconda generazione sui veicoli di nuova immatricolazione, di massa superiore a 3,5 Ton), la possibilità di effettuare in esenzione dal distacco, negli Stati membri o Paesi terzi attraversati, un’attività di carico e/o scarico aggiuntiva al trasporto bilaterale (ovvero fino a due attività aggiuntive nel viaggio di ritorno, se nel tragitto di andata non è stato fatto nulla), è limitata ai veicoli muniti di tachigrafo intelligente.
L’art.2 del Decreto introduce invece modifiche al D. Lgs 144/2008, con l’obiettivo principale di ricomprendere nell’attività di controllo anche la verifica sul rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui alla direttiva 2002/15/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, nonché l’utilizzo del sistema di informazione del mercato interno “IMI” nell’ambito delle disposizioni volte a rafforzare la collaborazione amministrativa e lo scambio di dati tra gli Stati membri.