A seguito di una modifica al DM 37/08, Confartigianato, unitamente alle altre associazioni dell’artigianato, aveva sollecitato un’interpretazione da parte di Unioncamere affermando che “la modifica all’art. 1 del D.M. 37/2008, che ha portato a una specificazione, e non ad una estensione, dell’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 2, lettera b) che ora recita «b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché’ le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;» la modifica quindi non cambiava la sostanza della precedente dizione “impianti elettronici in genere” ma, appunto, ne esplicita in maniera esaustiva la loro natura.
Da ciò, a nostro avviso, deriva che le abilitazioni in essere debbano essere automaticamente riconosciute e convertite alla nuova dizione senza maggiori oneri per le imprese operanti e senza alcuna limitazione.
Unioncamere, nei giorni scorsi ha risposto confermando la nostra interpretazione, affermando che: “con riferimento alla vostra nota del 13 febbraio u.s., anche a seguito di approfondimenti effettuati nell’ambito di un gruppo di lavoro misto di componente camerale e ministeriale, si ritiene di poter confermare quanto espresso nella richiesta di codeste Associazioni, ovvero che la nuova disposizione che ha riformulato l’art. 1 del DM 37/2008 non innova la precedente, ma semplicemente ne specifica l’ambito operativo”.
Risultano pertanto improprie eventuali interpretazioni delle singole Camere di Commercio che vadano in direzione diversa da quanto sopra espresso.