Maxi deduzione al 120% del costo del lavoro 2024

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Maxi deduzione al 120% del costo del lavoro 2024

È stato finalmente pubblicato il decreto attuativo (DM 25/06/2024) che regolamenta il nuovo bonus assunzionale. A differenza delle passate agevolazioni non si tratta di una decontribuzione INPS, ma di una deduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni che aumentano gli addetti in azienda, calcolati su base annua.

Come funziona l’incentivo

La super-deduzione è pari al 120% per tutte le nuove assunzioni stabili e al 130% per alcune categorie di lavoratori “molto svantaggiati” secondo la normativa europea. Nello specifico:

  • lavoratrici e lavoratori molto svantaggiati;
  • persone con disabilità o che rientrano in categorie svantaggiate;
  • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli minori o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in determinati territori;
  • donne vittime di violenza;
  • lavoratori o lavoratrici con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 % della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 9%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  • ex percettori del reddito di cittadinanza senza i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.

A chi spetta la super-deduzione

La super-deduzione è riservata a titolari di reddito d’impresa, imprese individuali (comprese le imprese familiari), società di persone, autonomi esercenti arti e professioni. Questi soggetti devono aver esercitato l’attività nel periodo d’imposta 2023 per almeno 365 giorni e le assunzioni devono comportare un aumento della base occupazionale rispetto all’anno precedente.

Sono escluse le imprese in liquidazione ordinaria, giudiziale o soggette ad altri istituti liquidatori per crisi di impresa.

Come si calcola l’incremento occupazionale

Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato al fatto che sussista un “incremento occupazionale” al termine del periodo che deve essere individuato considerando:

  1. il numero dei dipendenti a tempo indeterminato (primo requisito). Il requisito è verificato se il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2024 è superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo di imposta precedente (periodo 2023);
  2. il numero di tutti i dipendenti, quindi sia a tempo indeterminato che determinato (secondo requisito). L’incremento occupazionale è verificato se il numero totale al 31.12.2024 dei lavoratori dipendenti è superiore a quello dei dipendenti mediamente occupati nel 2023.

In sostanza quindi il beneficio compete solo se al termine del periodo di imposta agevolato l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti.

Ai fini del calcolo sono da computare:

  • i dipendenti part-time che rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
  • i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nell’ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;
  • i soci lavoratori di società cooperative che sono assimilati ai lavoratori dipendenti.

Compatibilità con altri incentivi

La nuova misura è cumulabile con le nuove agevolazioni alle assunzioni di under 35 e donne svantaggiate contenute nel Decreto Coesione.

Per informazioni: Ufficio Lavoro di Confartigianato Imprese Rieti tel. 0746218131 (tasto 2) info@confartigianatorieti.it.

2024-07-31T10:26:06+01:0031 Luglio 2024|

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