Legge di Bilancio 2024: le novità in materia di assistenza e previdenza

//Legge di Bilancio 2024: le novità in materia di assistenza e previdenza

Legge di Bilancio 2024: le novità in materia di assistenza e previdenza

La Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023)  introduce diverse nuove disposizioni in materia di Assistenza e previdenza.

Di seguito tutte le novità.

MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO A PENSIONE PER GLI ASSICURATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1995
  • Pensione vecchiaia

La pensione di vecchiaia ordinaria conseguibile in presenza di 20 anni di contribuzione e 67 anni di età, per i soggetti cui si applica il sistema contributivo puro (vale a dire gli assicurati dopo il 31 dicembre 1995) è condizionata dal raggiungimento del cosiddetto importo soglia che fino al 2023 è stato pari all’1,5 dell’Assegno Sociale; sulla base della modifica apportata a decorrere dall’entrata in vigore della legge, l’importo soglia è rappresentato dall’importo dell’assegno sociale che, per il 2024, è pari a 534,41 euro.

  • Pensione anticipata con requisiti alternativi

I soggetti cui si applica il sistema contributivo puro possono conseguire il diritto a pensione anticipata in presenza di 20 anni di contributi effettivi, un requisito anagrafico di 64 anni e un importo soglia pari a 2,8 quello dell’assegno sociale; la decorrenza del trattamento non è soggetta alle finestre (fino al 31.12.2023).

Sulla base delle modifiche apportate:

  1. Il requisito di contribuzione sarà adeguato all’incremento della speranza di vita al pari di quello anagrafico
  2. L’importo soglia è elevato a 3 volte quello dell’Assegno Sociale, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli
  3. L’importo del trattamento è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (per il 2024 pari a 2.993,05 euro), per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al compimento dell’età pensionabile
  4. È introdotta la finestra mobile e la pensione decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.
APE SOCIALE

Viene prorogata la possibilità di accedere all’APE Sociale al 31 dicembre 2024; elevando il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi; destinatari e condizioni, requisiti di contribuzione e modalità di accesso al beneficio rimangono invariati.

Viene invece introdotta l’incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione del lavoro occasionale, entro un massimo di 5.000 euro annui, in luogo della compatibilità con i citati redditi se superiori rispettivamente a determinati limiti.

OPZIONE DONNA

Viene prorogata la possibilità di accesso a pensione con il canale OPZIONE DONNA per le donne lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno perfezionato 35 anni di contribuzione e 61 anni di età, con riduzione di un anno di età per ogni figlio nel limite di due anni e che si trovino in una delle condizioni già previste per l’anno 2023.

ACCESSO A PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE (QUOTA 103)

La normativa prevede una proroga alla possibilità di accesso a pensione anticipata flessibile “Quota 103”, per coloro che maturano i requisiti previsti di 62 anni di età e 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2024. Tuttavia, chi maturerà i requisiti richiesti nel 2024 accederà al pensionamento a condizioni meno favorevoli.

Per i soggetti che maturano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2024 la decorrenza della pensione anticipata flessibile segue un regime di finestra mobile di durata diversa rispetto a coloro che hanno perfezionato i requisiti nel corso del 2023. In particolare, la pensione decorre trascorsi sette mesi dalla maturazione dei requisiti per il settore privato, mentre per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni la pensione decorre trascorsi nove mesi dalla maturazione dei requisiti.

Per i soggetti che perfezionano i requisiti dopo il 31 dicembre 2023 la misura della pensione anticipata flessibile è determinata interamente con il sistema di calcolo contributivo. Inoltre, è previsto che il trattamento di pensione anticipata sia riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (per il 2024 pari a 2.394,44 euro), per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto alla maturazione del diritto a pensione di vecchiaia.

La pensione anticipata flessibile non è cumulabile con i redditi da lavoro di qualsiasi natura fino al compimento dell’età pensionabile, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro annui.

RISCATTO DEI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE

Con una norma del tutto simile a quella prevista dal DL n. 4/2019 per il triennio 2019- 2021, viene di nuovo introdotta – in via sperimentale per il biennio 2024-2025 – la possibilità di riscattare i periodi non coperti da contribuzione per gli iscritti all’AGO, alle sue forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata.

Possono esercitare la specifica facoltà di riscatto gli iscritti in uno dei regimi previdenziali previsti dalla norma, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non titolari di pensione diretta.

Il riscatto è ammesso per un periodo massimo di cinque anni complessivi, anche non continuativi.

Il periodo non coperto da contribuzione, per poter essere riscattato non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati) e deve essere compreso:

  • tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023, giorno precedente all’entrata in vigore della legge
  • tra l’anno del primo contributo e l’anno dell’ultimo contributo accreditato
INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA

A decorrere dal 1° gennaio 2024 detta indennità viene resa strutturale, con alcune modifiche relativamente ai requisiti di accesso e alla misura della prestazione.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, l’indennità ISCRO spetta ai liberi professionisti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni, che possono far valere congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. Non essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data di presentazione della domanda e durante l’intero periodo di fruizione della prestazione;
  2. Non essere beneficiari di Assegno di Inclusione alla data di presentazione della domanda e durante l’intero periodo di fruizione della prestazione;
  3. Avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  4. Avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
  5. Essere in regola con gli adempimenti contributivi e con i versamenti previdenziali obbligatori;
  6. Essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale.
2024-01-19T17:12:02+01:0019 Gennaio 2024|

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