Incentivi 2022: obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno 2023

//Incentivi 2022: obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno 2023

Incentivi 2022: obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno 2023

Da qualche anno la normativa sulla “trasparenza” ha introdotto per le imprese l’obbligo di rendere note le erogazioni pubbliche ricevute: per questo entro il 30 giugno di ogni anno è necessario pubblicare i contributi dell’anno precedente. Pertanto, il termine previsto dalla norma per la pubblicazione delle erogazioni ricevute nel 2022 scadrà il 30 giugno 2023.

Come sempre Confartigianato è a disposizione degli associati per provvedere alla pubblicazione dei dati di quanti fossero privi di un proprio sito internet.

Ti invitiamo a rivolgerti ai nostri uffici al più presto e comunque entro il 27 giugno 2023, per consentirci di provvedere alla pratica entro il termine di legge.

Chi è soggetto all’obbligo di pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute

Sono soggette all’obbligo le imprese alle quali nell’anno 2022 sono stati EROGATI (criterio di cassa) contributi pubblici (sovvenzioni sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo annuo uguale o superiore ad euro 10.000.

Ecco quindi come procedere:

  • verifica con il tuo commercialista se le erogazioni di contributi che hai ricevuto (somma di tutti i contributi) sono di importo uguale o superiore a 10.000 euro. Se non lo sono, non devi fare nulla.
  • se le erogazioni sono uguali o superiori a 10.000 euro, verifica con il tuo commercialista se tutti i contributi sono pubblicati o meno sul Registro nazionale degli aiuti (RNA).

Fatto questo secondo passaggio verifica in quale caso rientra la tua azienda:

Caso A) Hai una srl che deposita al Registro delle Imprese un bilancio ordinario in forma estesa?

Verifica con il tuo commercialista che le erogazioni ricevute siano state puntualmente indicate nella nota integrativa al bilancio.

Caso B) Non depositi un bilancio ordinario e quindi ne redigi uno in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del Codice Civile, ma la tua azienda ha un sito internet?
  • Se il tuo commercialista ti ha confermato che tutti i contributi sono pubblicati nel Registro nazionale degli aiuti (RNA), devi pubblicare sul tuo sito internet la seguente dicitura: “Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE il codice fiscale della tua azienda https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
  • Se i contributi NON sono pubblicati nel Registro nazionale degli aiuti (RNA), devi compilare un elenco dei contributi ricevuti e pubblicarlo sul tuo sito internet.
    In quale pagina del sito vanno pubblicate queste informazioni? 
    La norma non specifica in quale pagina del tuo sito vanno pubblicate, possiamo suggerirti di pubblicarle nella homepage dove sono riportati i riferimenti dell’azienda e la partita IVA.
Caso C) La tua azienda non ha un sito internet?

Se sei nostro associato e non hai un sito internet, puoi beneficiare del servizio di pubblicazione sul sito internet di Confartigianato Imprese Rieti rivolto agli associati.

Fai compilare dal tuo commercialista l’elenco dei contributi ricevuti utilizzando il modello che puoi scaricare cliccando qui

Dopodiché, puoi richiederci la pubblicazione sul sito internet di Confartigianato Imprese Rieti, inviando il modello all’indirizzo email credito@confartigianatorieti.it.

Successivamente provvederemo a pubblicare sul nostro sito internet quanto da te indicato.

Troverai i tuoi dati pubblicati all’indirizzo: https://www.confartigianatorieti.it/obbligo-trasparenza-l-124-2017/

 

2023-06-30T17:40:05+01:0015 Maggio 2023|

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