Fondo Nuovo Competenze: bando e domande online

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Fondo Nuovo Competenze: bando e domande online

Fondo nuove competenze al via, i datori di lavori privato che attuano rimodulazioni dell’orario di lavoro per favorire la partecipazione dei lavoratori a percorsi di sviluppo delle competenze possono presentare ad ANPAL la domanda per l’accesso ai contributi del Fondo. Per il momento, è attiva solo la presentazione delle domande via PEC, in attesa di una piattaforma per l’invio digitale e la gestione delle richieste.

Il contributo, istituito dal decreto Rilancio (articolo 88, dl 34/2020), rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.

In pratica, si tratta della rimodulazione dell’orario di lavoro, con l’obiettivo di formazione o riqualificazione, pagato dallo Stato, sotto forma di rimborso. Il decreto attuativo è dello scorso 22 ottobre, l’ANPAL ha ora messo online il bando, con le modalità per l’accesso al Fondo.

I datori di lavoro devono stipulare, entro il 31 dicembre 2020, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale, o in azienda, per i quali le ore in riduzione dell’orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori. Gli accordi devono rispettare i seguenti requisiti, previsti dalla norma:

  • essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020;
  • prevedere i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze: numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento, orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze, nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso;
  • il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore è pari a 250;
  • individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore;
  • prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative.

La formazione, può essere effettuata dai seguenti soggetti erogatori:

  • enti accreditati a livello nazionale e regionale,
  • altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione: sono comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per Adulti (CPIA), gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali.

La domanda si presenta all’ANPAL, per singola azienda o cumulativa (ad esempio, dalla capogruppo anche per le società controllate), utilizzando gli specifici modelli pubblicati con l’Avviso ANPAL, allegando gli accordi sindacali, il progetto formativo, l’elenco dei lavoratori coinvolti.

Come detto, non c’è ancora l’applicativo dedicato alla presentazione e gestione delle istanze di contributo e delle richieste di saldo, che sarà accessibile con SPID: con successiva comunicazione di ANPAL sarà indicata la data dalla quale l’applicativo diverrà operativo e verranno fornite le istruzioni operative. Nel frattempo, utilizzando i modelli scaricabili a questo link https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze , si può presentare la domanda via PEC, indirizzata a fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov, allegando la seguente documentazione.

1)  In fase di istanza di contributo:

  • Modello di istanza (A o B in funzione della casistica di riferimento), Accordo collettivo/Accordi collettivi; Progetto formativo/Progetti formativi;
  • Elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore dell’orario di lavoro in riduzione da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze, secondo lo schema previsto dall’Allegato 2;
  • Eventuale delega del rappresentante legale;

2) In fase di richiesta di saldo:

  • Modello di richiesta di saldo (A o B in funzione della casistica di riferimento);
  • Documenti di attestazione/certificazione delle competenze acquisiti dai singoli lavoratori e rilasciati in esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze;
  • Elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e dell’orario di lavoro effettivamente ridotto e impiegato nei percorsi di sviluppo delle competenze, secondo lo schema previsto dall’Allegato 4;
  • Informazioni sui lavoratori partecipanti esplicitate nell’Allegato 5.

Dopo la presentazione delle domande, ANPAL effettua l’istruttoria e alla fine approva o rigetta l’istanza di contributo. In entrambi i casi al soggetto richiedente è notificato l’esito. Nel caso di approvazione la notifica è corredata dell’informazione relativa al contributo massimo erogabile.

percorsi formativi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall’approvazione della domanda, termine elevato a 120 giorni per i Fondi paritetici Interprofessionali e il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.

L’erogazione del contributo è eseguita dall’INPS, su richiesta di ANPAL, in due tranche: anticipazione del 70% e saldo. Quest’ultimo va richiesto al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori, attraverso lo specifico Modello Richiesta di saldo, nei successivi 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze.

2020-11-30T17:13:16+01:0010 Novembre 2020|

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