Emergenza Covid-19, chiarimenti per le imprese boschive

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Emergenza Covid-19, chiarimenti per le imprese boschive

Come ormai tutti sappiamo, con il DPCM del 22 marzo 2020 sono state adottate ulteriori e più stringenti misure urgenti di contenimento del contagio del Coronavirus da adottare su tutto il territorio nazionale.

In particolare, come previsto dalla lettera a), sono sospese tutte le attività produttive diverse da quelle individuate nell’allegato 1. Anche le attività selvicolturali (cod. Ateco 02) si intendono dunque sospese, anche quando sono eseguite da imprese agricole con codice Ateco 01 e da altri soggetti privati.

Come previsto dalla lettera d) del DPCM,  restano sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1 (es. impianti a cippato), nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

In considerazione della particolarità della nostra provincia e dell’elevato numero di lavoratori coinvolti nel taglio boschi e nella prima lavorazione del legno (oltre 400 addetti), Confartigianato Imprese Rieti e le organizzazioni agricole CIA Rieti e Copagri Lazio, hanno scritto a Regione Lazio, Prefettura di Rieti e Provincia di Rieti auspicando uno specifico intervento che metta al riparo il comparto da interventi eccessivamente restrittivi, tanto da pregiudicare la sua stessa sopravvivenza.

In attesa di un chiarimento in merito, raccomandiamo di agire con prudenza, seguendo le sopracitate indicazioni che così possiamo sintetizzare:

  1. inviare comunicazione alla Prefettura di Rieti su modello n. 1 (reperibile al link http://www.prefettura.it/rieti/contenuti/D.p.c.m._22.3.2020:_modelli_comunicazioni_richieste_autorizzazione-8703152.htm) alla pec protocollo.prefri@pec.interno.it
  2. tenere sempre con sé il modulo di cui al punto 1, con allegata ricevuta di invio pec;
  3. se si sta effettuando un trasporto a domicilio, oltre alla documentazione di cui ai punti 1 e 2, allegare documento di trasporto compilato in tutte le sue parti;
  4. compilare l’autodichiarazione, così come previsto, ai sensi degli art. 46-47 DPR 445/2000 ed esibirla agli organi di controllo.

Si consiglia infine di inviare, per conoscenza, la documentazione di cui al punto 1 e 2 anche ai Carabinieri Forestali competenti per territorio.

2020-04-02T10:31:07+01:001 Aprile 2020|

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