Il recente Decreto del 18/12/2020, il cosiddetto “Decreto Natale”, oltre a introdurre ulteriori misure restrittive per il periodo delle festività natalizie, prevede, all’art. 2, un nuovo contributo a fondo perduto a beneficio dei pubblici esercizi.
In particolare alle attività con codice Ateco prevalente riferito alla divisione “56” (bar/gelaterie/pasticcerie ed attività di ristorazione in generale), che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al DL 25/2020 (DL “Rilancio”), sarà automaticamente riconosciuto un ulteriore contributo di pari importo.
Le imprese che non hanno presentato l’istanza entro il 13/08/2020 per il contributo a fondo perduto, non potranno fruire neppure della “proroga” del contributo.
SOGGETTI INTERESSATI
Il nuovo contributo a fondo perduto si applica ai soggetti con partita Iva ancora attiva al 19/02/2020 (data di entrata in vigore del DL 172/2020) che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1 al medesimo D.L. 172, elencati di seguito:
- 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
- 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
- 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 56.10.42 Ristorazione ambulante
- 56.10.50 Ristorazione su treni e navi
- 56.21.00 Catering per eventi, banqueting
- 56.29.10 Mense
- 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
- 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
Si tratta di tutte le attività incluse nella divisione “56” relativa ai “Servizi di ristorazione”.
Possono accedervi tutte le imprese con uno di questi codici Ateco, a prescindere dall’ubicazione geografica dell’attività (senza quindi considerare zone rosse, arancioni o gialle).
REQUISITI E ATTRIBUZIONE AUTOMATICA
L’accesso al contributo è limitato alle imprese che hanno già fruito del contributo istituito dal DL Rilancio e che non lo abbiano restituito.
L’attribuzione risulta infatti più limitata rispetto quanto previsto dai “DL Ristori” (il cui testo di conversione in legge è stato recentemente approvato in via definitiva), in quanto non ammette la possibilità di presentare la domanda da parte dei soggetti che non hanno fruito (per assenza dei requisiti o in quanto non hanno comunque presentato l’istanza) del “primo” contributo a fondo perduto del DL Rilancio.
La previsione di tale meccanismo automatico di attribuzione del contributo implica che troveranno applicazione le medesime limitazioni già previste dal DL 34/2020; così saranno esclusi i soggetti:
- con ricavi 2019 superiori a €. 5 mil. (ad esclusione delle attività avviate dal 1/01/2019 o dai soggetti con domicilio fiscale/sede operativa in comuni calamitati al 31/01/2020)
- che non presentano una riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno 1/3 tra il mese di aprile 2020 ed il mese di aprile 2019.
- l’Agenzia farà riferimento ai dati già indicati nell’istanza prevista dal DL 34/2020 (numero di IBAN; ecc.)
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo, corrisposto automaticamente da parte dell’Agenzia delle entrate è pari al medesimo importo già erogato ai sensi del citato DL 34/2020; in ogni caso, non potrà essere superiore a € 150.000.
NEOATTIVITÀ 2019: per i soggetti che hanno aperto la partita Iva dal 1/01/2019 è spettato un contributo nella misura minima (€ 1.000 per le persone fisiche; € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche), anche in assenza del requisito del calo del fatturato.
ASPETTI FISCALI
Anche il nuovo contributo a fondo perduto risulta disciplinata come segue:
- non è imponibile ai fini dei redditi/Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di interessi passivi/altri componenti negativi.