Senza il DURC di congruità negli appalti privati in edilizia si rischia di perdere le detrazioni fiscali, mentre da maggio si aggiunge anche il nuovo obbligo di specifico contratto edile per l’accesso al Superbonus e alle altre agevolazioni.
Ribattezzato con il termine DURC di congruità, l’adempimento consiste nel rilascio dell’attestazione da parte della Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, in relazione al numero minimo di lavoratori impiegati per tipo di lavorazione. La richiesta è in capo all’impresa affidataria o al committente.
In caso di mancata congruità, si perdono le detrazioni fiscali per interventi edilizi, come ha di recente confermato la Commissione Nazionale paritetica delle Casse Edili, rispondendo a specifiche FAQ in materia.
L’obbligo di DURC di congruità (Dl 76/2020, articolo 8 comma 10-bis), lo ricordiamo, è già previsto dallo scorso primo novembre 2021 per ogni cantiere pubblico e per quelli privati in relazione a interventi di importo superiore a 70mila euro. Nella nuova FAQ si fa riferimento all’art. 5, comma 6 del DM n. 143/21: “in mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line”.
Da qui, con effetto domino, scatta il congelamento della detrazione, che non è riconosciuta in caso di: “violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente”.
Per ottenere il Superbonus e gli altri bonus fiscali connessi a interventi edili, dal 27 maggio 2022 entra in vigore l’obbligo di rivolgersi solo ad imprese che applicano in cantiere con contratti del settore edile tra quelli indicati. Nello specifico, per usufruire dei Bonus Edilizi, il decreto Sostegni-ter ha introdotto l’obbligo di applicare contratti del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle organizzazioni più rappresentative, da indicarsi nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture relative all’esecuzione dei lavori edili. Le imprese dovranno quindi comprovarne l’applicazione in termini di salario, orario, ferie, malattie e formazione.