Covid, nuovo decreto: obbligo vaccinale e green pass

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Covid, nuovo decreto: obbligo vaccinale e green pass

Lo scorso 5 gennaio il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto (DL 1/2022) al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. La novità principale riguarda l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50. Vediamo tutte le novità introdotte.

Dal 15 febbraio over 50 al lavoro solo con Super green pass

Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro: a partire dal 15 febbraio 2022, i lavoratori pubblici e privati, compresi i lavoratori in ambito giudiziario e i magistrati, che abbiano compiuto 50 anni, per andare al lavoro dovranno esibire il Super Green pass, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid.

I lavoratori over 50 che si presenteranno sul posto di lavoro senza essere muniti di Super Green pass saranno considerati “assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione” del certificato verde. L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è vietato, con sanzioni da 600 a 1.500 euro.

Green pass base per entrare in banca, alle poste e per i servizi alla persona

Il Decreto legge regola inoltre l’estensione dell’impiego del green pass. Dal 20 gennaio fino al 31 marzo 2022 per accedere ai “servizi alla persona” come il parrucchiere o l’estetista, ma anche per “pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona” dovrà essere esibito il Green pass base, quello che si ottiene anche con il tampone, oltre che per vaccino o guarigione.

Sostituzione lavoratori sospesi

Tutte le imprese, indipendentemente dal numero dei dipendenti, potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde Covid. La sostituzione rimane di “10 giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso”.

Regole per la scuola

Vengono stabiliti nuovi criteri per la didattica nei vari ordini scolastici, facendo una distinzione tra scuole dell’infanzia-nidi, primaria, secondaria e superiori:

  • Asilo nido e scuola dell’infanzia. In presenza di un caso di positività nella stessa sezione, si applica una sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.
  • Scuola primaria. In presenza di un solo caso di positività nella classe, si applica la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di presa di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni. In presenza di due casi di positività nella classe, si applica la Dad per la durata di dieci giorni.
  • Scuole Medie e Superiori. Fino a due casi di positività in classe: autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine FFP2 e con didattica in presenza. Con tre casi di positività in classe: per chi è vaccinato o non abbia completato il ciclo vaccinale: Dad per 10 giorni. Per gli studenti guariti dal Covid o che abbiano completato il ciclo vaccinale: autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2. Con almeno quattro casi di positività in classe: Dad per dieci giorni.

Per tutte le altre regole per trasporti, ristoranti e altre attività soggette e obbligo di green pass rimandiamo all’articolo “Regole Covid fino al 31 marzo 2022”

2022-02-08T12:50:35+01:0010 Gennaio 2022|

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