Il tema della deducibilità e della detraibilità dei costi, prima per l’acquisto e poi per la manutenzione, dei veicoli aziendali, è un argomento sempre scottante per le imprese, i professionisti, ma anche per il fisco. La motivazione risiede nel fatto che storicamente il contribuente italiano non si è lasciato sfuggire il vantaggio fiscale che poteva acquisire dall’attrarre al reddito d’impresa, o a quello professionale, i costi d’acquisto e di manutenzione di un veicolo, anche se utilizzato, poi, nella pratica, a titolo personale.
Questo ha dato il via alla pubblicazione di norme sempre più restrittive, che hanno limitato la deducibilità e la detraibilità dei costi d’acquisto dei veicoli, e di conseguenza, delle relative spese di manutenzione.
In questo contesto si inserisce l’ordinanza della Corte di Cassazione (civile) numero 27116 del 27 novembre 2020, che interviene in senso limitativo alla deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione degli automezzi aziendali.
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato ad una società la deduzione di costi subordinati relativi ai veicoli aziendali (nel caso specifico l’acquisto di pneumatici, e spese di manutenzione e riparazione), in quanto ritenuti privi dei requisiti dell’inerenza e della certezza, per il solo fatto che nelle fatture relative a tali acquisti non risultava indicata la targa dei veicoli di riferimento.
La Corte di Cassazione ha accolto l’interpretazione del Fisco e con l’ordinanza stabilisce il principio che “la prova dell’inerenza di un costo quale atto d’impresa, ossia dell’esistenza e natura della spesa […] incombe sul contribuente” e, di conseguenza, qualora “sia contestato dall’Amministrazione finanziaria il difetto di inerenza della spesa è onere del contribuente offrire la dimostrazione della correlazione del costo sostenuto con l’attività d’impresa in concreto esercitata”.
In conclusione, nonostante l‘indicazione espressa della targa del veicolo sulle fatture (di tutte le tipologie di costi subordinati) non sia espressamente richiesta da una norma, alla luce di questa ordinanza, è consigliabile che il veicolo di riferimento sia inequivocabilmente identificato sui documenti giustificativi di spesa, per mettere al sicuro il contribuente dall’ipotesi, affatto remota, dello stralcio fiscale di questi costi, in caso di contestazione.