Centri commerciali: fondo perduto 2021 per commercianti

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Centri commerciali: fondo perduto 2021 per commercianti

Tra i vari provvedimenti emergenziali a sostegno dell’economia vi è un contributo specifico per coloro i quali svolgono la propria attività nei centri commerciali.

Il DL 137 del 28 ottobre 2020 convertito con modificazioni in Legge 176 del 18 dicembre 2020 ai commi 14 bis e 14 ter dell’art. 1 ha previsto un contributo a fondo perduto per l’anno 2021 alle attività:

  • con sede nei centri commerciali
  • agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande

e nel limite di spesa di 280 milioni di euro.

Il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione da parte del contribuente di istanza secondo le modalità disciplinate da apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Occorre però specificare che tale contributo va distinto in due tipologie:

  1. per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto, il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto del “Ristori” (parliamo cioè di una misura maggiorata rispetto a quella prevista dal DL Rilancio)
  2. per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che NON rientrano tra quelli riportati nell’Allegato 1, il contributo spetta entro il 30% del contributo previsto dal decreto Rilancio (art 25 DL 34/2020) e a condizione che ci sia stato il calo di fatturato e dei corrispettivi di almeno un terzo nell’aprile 2020 rispetto all’aprile 2019. Fanno eccezione coloro che hanno attivato la P. IVA dal 1 gennaio 2019.

Il riepilogo dei codici ATECO dell’Allegato 1 cui spetta il contributo, se l’attività è esercitata nei centri commerciali, è consultabile a questo link https://www.confartigianatorieti.it/wp-content/uploads/2021/02/CODICI-ATECO.pdf 

Per le attività esercitate nei centri commerciali ma non contenute nell’elenco valgono le regole enunciate al punto 2).

Il contributo sarà accessibile previa presentazione di istanza secondo le modalità stabilite da un prossimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

2021-02-06T12:48:15+01:006 Febbraio 2021|

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