Il bonus imballaggi spetta alle imprese che acquistano prodotti provenienti dalla raccolta differenziata oppure con determinate caratteristiche di sostenibilità. Introdotto dalla Manovra 2023, diventa operativo con la pubblicazione del decreto ministeriale attuativo, contenete criteri e modalità di fruizione.
L’agevolazione corrisponde a un credito d’imposta del 36% fino a un importo massimo di 20mila euro.
Per ottenere il tax credit previsto dal comma 686 al comma 690 della Legge n. 197/2022, bisogna presentare domanda al Ministero dell’Ambiente, utilizzando una specifica procedura informatica ancora in corso di realizzazione, allegando la documentazione sulle spese sostenute.
Il decreto del Ministero dell’Ambiente del 2 maggio 2024, intanto, stabilisce quali sono le spese ammissibili, i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi (Allegato 1), nonché i dati da indicare nella domanda (Allegato 2).
Spese ammissibili
Devono essere sostenute nel 2024 e 2025 e devono riguardare:
- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
- imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432/2002: sono inclusi gli imballaggi in carta e cartone, e in legno non impregnati. Fanno eccezione gli imballaggi in carta stampati con inchiostri, oppure trattati con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo, o ancora accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio, e del vetro.
Tutti questi prodotti devono avere determinate caratteristiche tecniche e certificazioni elencate nell’Allegato 1 del decreto.
Importi e utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è teoricamente fissato al 36% fino a un massimo di 20mila euro, tuttavia nel caso in cui le richieste superino le risorse stanziate, allora il Ministero procederà alla loro ripartizione con conseguente ricalcolo dell’aliquota di tax credit concesso.
Utilizzabile solo in compensazione tramite Modello F24, l’agevolazione non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP ma non è cumulabile con altri benefici fiscali relativi agli stessi acquisti.