Introdotto dal Cura Italia, il bonus baby-sitting è stato ampliato dall’articolo 72, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Dl Rilancio), in vigore dallo scorso 19 maggio. Rispetto al beneficio di marzo e aprile, quello attuale ha comportato la necessità di un adeguamento della procedura telematica di invio delle domande. Adesso, in pratica, si può presentare domanda per uno dei due nuovi bonus:
- servizi di baby-sitting (con nuovi importi);
- comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.
La fruizione del bonus per i servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus asilo nido.
Beneficiari:
- Chi non ha mai fatto domanda per il bonus baby-sitting: con possibilità di ottenere un bonus fino a 200 euro oppure 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del genitore richiedente;
- Chi ha già fruito del bonus Cura Italia: per un importo massimo di ulteriori 600 euro oppure 1.000 euro (sempre a seconda del settore di appartenenza), in pratica ottenendo l’importo integrativo fino ad arrivare ai nuovi importi stabiliti dal Dl Rilancio. In questo caso, si potrà scegliere se continuare a fruire dei servizi di baby-sitting tramite Libretto Famiglia, oppure se ottenere direttamente la somma per pagare centri estivi e servizi per l’infanzia.
Requisiti. Per quanto concerne i requisiti, si conferma la platea dei soggetti ammissibili ai bonus (in alternativa ai congedi Covid), ossia le seguenti categorie di lavoratori (genitori di figli di età non superiore a 12 anni alla data del 5 marzo e senza limiti di età se disabili gravi, per servizi resi nei periodi di chiusura dei servizi scolastici):
- dipendenti del settore privato;
- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
- autonomi iscritti all’INPS;
- autonomi iscritti alle casse professionali.
L’altro genitore non deve essere beneficiario di altre forme di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (NASpI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.); non deve essere disoccupato o non lavoratore; può essere in Smart Working (Lavoro Agile).
I bonus spettano anche ai dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, sempre alternativamente al congedo Covid (Medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari). Infine, i bonus spettano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza Coronavirus.
Erogazione bonus. Una volta ottenuto il bonus INPS, il genitore che sceglie i servizi di baby-sitter deve effettuarne l’appropriazione tramite Libretto Famiglia entro 15 giorni solari dall’accoglimento della domanda, per pagare prestazioni lavorative di baby-sitting svolte dal 5 marzo al 31 luglio 2020.
Per il bonus centri estivi e per l’infanzia, il genitore dovrà invece allegare alla domanda la documentazione comprovante l’iscrizione (ricevuta, fattura, altro), indicando i periodi (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare il 31 luglio 2020, e l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere.
In questo caso il bonus è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le Poste.
Presentazione domanda. L’accesso alla procedura di domanda è disponibile nella homepage del sito www.inps.it con le consuete credenziali: PIN ordinario o dispositivo INPS (non basta la procedura semplificata); SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per informazioni e per la presentazione della domanda: Patronato INAPA di Confartigianato Rieti, tel. 0746 251900 inapa@confartigianatorieti.it