Attività sospesa per violazioni di sicurezza: le indicazioni dell’Ispettorato

//Attività sospesa per violazioni di sicurezza: le indicazioni dell’Ispettorato

Attività sospesa per violazioni di sicurezza: le indicazioni dell’Ispettorato

L’Ispettorato Nazionale per il Lavoro (INL) ha fornito nuove indicazioni in materia di obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, in recepimento delle disposizioni del DL 146/2021 che prevede la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazioni.

Le prime istruzioni erano state fornite con la Circolare n.3 del 9 novembre, mentre adesso è la Circolare n. 4 del 9 dicembre a dettare le nuove regole per aziende e datori di lavoro.

Sicurezza Lavoro: violazioni e sospensioni

  1. Mancata elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): sospensione dell’attività in caso di mancata elaborazione del DVR (art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008), mentre è tollerata l’impossibilità di esibirlo perché conservato altrove pur trattandosi di un illecito: entro le 12:00 del giorno lavorativo successivo, il datore di lavoro deve mostrare il Documento agli ispettori, per evitare la sospensione.
  2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione: in analogia alle regole per il DVR, viene sospesa l’attività che non ha redatto il Piano (art. art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008) mentre viene consentito un minimo margine di tempo per esibirlo qualora sia localizzato presso altra sede.
  3. Mancata formazione e addestramento: sospensione immediata qualora fosse invece prevista la partecipazione del lavoratore a corsi di formazione e di addestramento.
  4. Mancato servizio di prevenzione e protezione e nomina del responsabile: sospensione per il datore di lavoro che non ha istituito il servizio di prevenzione e protezione né nominato il RSPP.
  5. Mancata elaborazione POS (Piano Operativo di Sicurezza): sospensione nel caso in cui non sia stato elaborato il POS (all’articolo 89, comma 1 lett. h) TUSL), che si può ricavare anche dal suo invio al coordinatore o all’impresa affidataria.

Altre violazioni che causano sospensione

  • Mancata fornitura DPI anti caduta: sospensione per l’azienda che non ha fornito al lavoratore i dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto, mentre non c’è sospensione se invece tali DPI sono stati forniti ma non utilizzati.
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto: sospensione per mancata applicazione dell’obbligo o per evidente insufficienza della loro funzionalità.
  • Mancanza di armature di sostegno: sospensione con armature di sostegno mancanti o insufficienti. Resta salvo il contenuto delle prescrizioni disposte nella relazione tecnica di consistenza del terreno.
  • Lavori in prossimità di linee elettriche senza misure di protezione: sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche e in assenza di procedure adeguate e conformi alle norme tecniche CEI.
  • Presenza di conduttori in tensione nudi senza protezioni idonee: sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette senza le necessarie misure a tutela.
  • Mancata protezione contro contatti diretti ed indiretti: sospensione con assenza di sistemi di protezione (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) o con loro mancato funzionamento.
  • Omessa vigilanza su rimozione o modifica di dispositivi di sicurezza, segnalazione o controllo: sospensione in tutti i casi di rimozione o modifica, senza dover accertare chi ne sia il responsabile.

Tutti i dettagli, nella Circolare INL 4/2021.

2022-03-04T10:06:41+01:0020 Dicembre 2021|

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