Diverse imprese ci hanno chiesto, recentemente, chiarimenti in merito ad una parte specifica del DM 2 settembre 2021 (antincendio): si tratta del provvedimento riportante i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”.
Nello specifico i quesiti vertevano sul punto 3.2.2 dell’Allegato = esso classifica come attività di Livello 3 (ex rischio elevato):
p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
In buona sostanza, nel gruppo rientrano tutti gli impianti di recupero rifiuti (ad eccezione degli inerti), compresi gli Associati che svolgono attività di autodemolizione.
In particolare, è stato chiesto se tutti gli autodemolitori che avevano già frequentato corsi (di solito per attività a rischio medio) debbano ora – sotto l’egida del nuovo decreto, quando esso entrerà in vigore (il 4 ottobre 2022) – frequentare un corso di semplice aggiornamento per livello 3 (facendo quindi riferimento alle disposizioni transitorie) oppure se, viceversa, saranno tenuti a frequentare ex novo il nuovo corso, dato che ai sensi dell’Allegato IV del decreto in questione viene richiesta, ora, un’idoneità tecnica rilasciata dai VVF.
Ebbene, il parere informale dei VVFF del Comando nazionale è questo: gli esercenti attività di autodemolizione dovranno frequentare ex novo il corso, dato che ai sensi dell’Allegato IV viene richiesta una idoneità tecnica rilasciata dai VVFF, prima non prevista.