Alte temperature: quando scatta la cassa integrazione

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Alte temperature: quando scatta la cassa integrazione

Il rischio da stress termico è al centro dell’attenzione degli organi di vigilanza in questo periodo in cui non cala la morsa del caldo e i lavoratori, specialmente quelli che operano all’aperto, sono sottoposti ai rischi legati ai danni da calore. Il caldo eccessivo aumenta i rischi per la salute e, sulla base di queste considerazioni, è previsto che scatti la cassa integrazione quando le temperature superano i 35 gradi.

Le aziende possono chiedere all’INPS la cassa integrazione ordinaria (CIGO) con la causale “eventi meteo” e sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate (superiori ai 35 gradi). Questo limite non è perentorio: la valutazione deve essere fatta con riferimento anche alle temperature percepite, più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della tipologia di lavorazioni che si effettuano.

Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica l’azienda deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo.

Ci sono però dei requisiti: il datore di lavoro deve dimostrare la non imputabilità e transitorietà dell’evento. La non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità a imperizia o negligenza delle parti. La transitorietà sussiste invece quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa.

Ci sono tipologie di lavori particolarmente a rischio in presenza di temperature elevate: stesura del manto stradale, rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi esposti al sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore. Più in generale: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare. Rientrano tra i soggetti a rischio anche i rider.

Fattori da valutare nel rischio di stress termico sono anche: orari di lavoro che ricadono nella fascia più calda (14-17); le mansioni; attività che richiedono sforzo fisico abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI); ubicazione del luogo di lavoro; dimensione aziendale; caratteristiche di ogni lavoratore (età, salute, genere ecc.).

Particolare attenzione va posta, nel DVR e nel POS, alla valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste.

Ricordiamo alle imprese di monitorare le temperature di lavoro attraverso la piattaforma Worklimate, che fa parte di un progetto dell’INAIL, che riporta i livelli di rischio relativo alle temperature per località (leggi qui per un approfondimento).

Per informazioni e per valutare l’accesso alla cassa integrazione: Ufficio Lavoro, Elisa De Paola tel. 0746218131 (tasto 2) elisa.depaola@confartigianatorieti.it.

Per una consulenza in materia di sicurezza: Ufficio Sicurezza, Cinzia Rosa tel. 0746218131 (tasto 2) sicurezza@confartigianatorieti.it.

2024-07-22T17:46:39+02:0022 Luglio 2024|

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