Segnaliamo che è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre. Il nuovo DPCM si collega al precedente Decreto del 13 ottobre scorso, integrandolo e modificandolo in alcune parti. Per completezza riassumiamo le regole attualmente vigenti per il settore alimentazione e ristorazione.
Attività commerciali al dettaglio
Resta valido quanto riportato nel DPCM 13 ottobre all’art. 1 comma 6 punto dd):
“le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;”
“le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali (ai punti Ristorazione e Commercio al dettaglio) e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11;”
Attività di ristorazione/bar/gelaterie/pasticcerie con somministrazione
In questo caso la norma è stata cambiata dal recente DPCM 18 ottobre:
“le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo;”
Attività di ristorazione/produzione alimenti con consegna a domicilio e con semplice asporto
“resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;”
“le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10;
ATTENZIONE!
“è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti” (vedi Cartello e Linee Guida)