Nel fare seguito alle precedenti comunicazioni in materia, Vi informiamo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 9326/2024, ha fornito prime indicazioni in merito regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti.
Come noto, infatti, l’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 (come modificato dal D.L. 19/2024), prevede, nei confronti di coloro che operano nei cantieri in assenza di patente o con una patente con meno di 15 crediti, una sanzione amministrativa – non diffidabile – pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro.
A tale riguardo l’Ispettorato precisa che il valore sul quale calcolare l’importo della sanzione non è quello riferito al complesso dei lavori ma quello riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati e il relativo costo.
Diversamente, nell’ipotesi in cui, nell’ambito del singolo appalto o subappalto, il valore dei lavori non sia stato formalizzato ed indicato, nonché nel caso in cui il 10% del valore dei lavori sia inferiore alla soglia minima sanzionatoria, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento il limite minimo fissato per legge, ovvero 6.000 euro.
Ai fini della concreta determinazione della sanzione, l’Ispettorato precisa, inoltre, che trova applicazione l’articolo 16 della legge n. 689/1981, disposizione che consente il pagamento in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo della sanzione prevista.
La nota, dopo aver precisato che la competenza all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è rimessa non solo all’Ispettorato ma anche alle ASL, ricorda, infine, che a seguito dell’accertamento della violazione, il personale ispettivo provvederà ad allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere ispezionato, informando gli stessi dell’impossibilità di operare all’interno di qualsiasi altro cantiere in assenza di patente o con una patente con meno di 15 crediti.