In seguito all’emanazione del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, che ha introdotto ulteriori 13 settimane di assegno ordinario o cassa integrazione in deroga a favore dei lavoratori dipendenti ad orario sospeso o ridotto per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato ha aggiornato il manuale operativo per la trasmissione della domanda.
Queste le nuove indicazioni da seguire:
- i lavoratori beneficiari dovranno risultare in forza alla data del 22 ottobre 2021;
- la durata minima per la sospensione è pari ad una settimana;
- la durata massima della sospensione è pari a 13 settimane, riconosciute dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021;
- sarà possibile allegare l’originario accordo sindacale ovvero l’accordo precedentemente stipulato con le parti sociali;
- la rendicontazione dovrà avvenire entro il 24 del mese successivo, cosicché FSBA possa procedere tempestivamente all’attribuzione delle somme e corrispondere il dovuto ai lavoratori beneficiari;
- le ulteriori 13 settimane disciplinate dal decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, potranno essere fruite solo a seguito dell’esaurimento delle 28 settimane previste dal precedente D.L. n. 41/2021;
- sarà necessario richiedere un nuovo ticket INPS e presentare la domanda entro il 30 del mese successivo all’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Per informazioni: Sportello Lavoro e Bilateralità, Elisa De Paola tel. 0746 218131 lavoro@confartigianatorieti.it