Con Decreto Ministeriale n° 143 del 25/06/2021, in attuazione del Decreto Legge n° 76 del 16/07/2020, convertito con Legge n° 120 dell’11/09/2020 (art. 8 – comma 10 bis), ed in relazione a quanto stabilito dall’Accordo Collettivo del 10 Settembre 2020, a partire dal 01/11/2021, viene avviato il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera relativamente alla realizzazione dei lavori edili.
Per lavori edili si intendono tutte le attività comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’Impresa affidataria dei lavori per le quali trovi applicazione la contrattazione collettiva edile nazionale e territoriale.
La congruità si applica ai lavori pubblici di qualsiasi importo, ai lavori privati quando questi siano di importo pari o superiore ad Euro 70.000.
Sono esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, ove siano già presenti specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo, per i quali rimane invariata la procedura attualmente in vigore (portale SICS).
La congruità della manodopera viene valutata in base agli indici minimi percentuali stabiliti per le seguenti categorie:
L’Impresa affidataria comunicherà alla Cassa Edile territorialmente competente le seguenti informazioni:
- valore complessivo dell’opera, con tipologia lavori e indicazione categoria;
- valore dei lavori edili previsti;
- periodo lavori (data inizio e data fine presunta);
- committenza e gli eventuali subappalti e sub-affidamenti.
Dovranno essere altresì segnalate le eventuali varianti.
La verifica della congruità, è in capo all’Impresa affidataria, e pertanto su di essa ne ricade la responsabilità.
L’attestazione di congruità è rilasciata dalla Cassa Edile territorialmente competente, entro 10 giorni dalla richiesta.
La verifica della congruità potrà essere richiesta, nei lavori pubblici, dal Committente o dall’Impresa affidataria; nell’ambito dei lavori privati, su richiesta dell’Impresa affidataria, di un delegato (consulente del lavoro Legge n° 12 11/01/1979 – art, 1) ovvero dal Committente. La congruità dovrà essere dimostrata per i lavori pubblici in occasione dell’ultimo stato di avanzamento lavori, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per i lavori privati la congruità va dimostrata prima del saldo finale da parte del Committente.
Si ricorda che la congruità sia per i lavori pubblici che per quelli privati, va calcolata sul valore complessivo dei lavori edili dell’opera.
A seguito di istanza del richiedente, la Cassa Edile verifica la congruità e rilascia specifica attestazione.
Se la Cassa Edile è impossibilitata ad attestare la congruità, quest’ultima richiederà, nel termine di 15 giorni, la regolarizzazione della posizione mediante il versamento del differenziale del costo del lavoro rilevato per il raggiungimento della percentuale di manodopera congrua. In caso lo scostamento della percentuale di incidenza della manodopera impiegata, rispetto agli indici di congruità, risulti pari od inferiore al 5%, la Cassa Edile potrà rilasciare comunque l’attestazione, previo rilascio di una dichiarazione del Direttore Lavori che giustifichi tale scostamento.
L’Impresa non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento dell’incidenza mediante esibizione di documentazione attestante i costi non rilevati presso la Cassa Edile.
La mancata regolarizzazione o l’esito negativo della verifica della congruità comporta la segnalazione alla Banca dati Nazionale delle Imprese irregolari (BNI) ed incide sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC ON-LINE.
La verifica della congruità si applica per i lavori edili con denuncia di inizio lavori effettuata alla Cassa Edile territorialmente competente dal 01/11/2021.
Per informazioni: Ufficio Fiscale di Confartigianato Imprese Rieti, Loretta Imperatori tel. 0746 218131 amministrazione@confartigianatorieti.it.