Fino al 31 dicembre 2021, anche senza ISEE, si può accedere alla sospensione del mutuo prima casa, ottenere 18 mesi di moratoria anche nel caso in cui siano state utilizzate quelle precedenti a condizione che il mutuo sia in ammortamento da almeno tre mesi, e possono beneficiarne anche autonomi e liberi professionisti con calo di fatturato di almeno il 33% a causa del Coronavirus: sono le novità previste dal decreto Sostegni bis, che per autonomi, professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori (anche cooperative edilizie a proprietà indivisa) riapre una possibilità (prevista dal Cura Italia, articolo 54, comma 1) che si era chiusa nel dicembre 2019.
Requisiti. Tra i requisiti per accedere all’agevolazione, la sospensione del lavoro, la riduzione dell’orario di lavoro o la riduzione media giornaliera del fatturato nel caso di lavoratore autonomo o professionista. Vediamo con precisione quali eventi danno diritto a chiedere la sospensione del mutuo.
- Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi.
- Riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, pari al 20% dell’orario complessivo.
- Riduzione media giornaliera del fatturato del lavoratore autonomo e del libero professionista (inclusi artigiani e commercianti) superiore al 33% in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 rispetto all’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o restrizione della propria attività a causa dell’emergenza Coronavirus.
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato, parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia.
- Morte, riconoscimento di grave handicap o di invalidità civile non inferiore all’80%.
- Titolari di mutui di importo massimo di 400.000 euro.
- Titolari di mutui ottenuti con la garanzia del Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa.
- Titolari di mutui che abbiano già fruito di diciotto mesi o di due periodi di sospensione, purché sia ripreso da almeno tre mesi il regolare ammortamento delle rate.
Bisogna inoltre essere in un possesso dei seguenti altri requisiti:
- il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda;
- l’evento che dà diritto alla sospensione deve essersi verificato nei tre anni precedenti alla richiesta;
- se, al momento della domanda, il titolare del mutuo è indietro nel pagamento delle rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi;
- in caso di mutuo cointestato a due o più persone, la sospensione si applica anche se uno solo dei mutuatari ha subito uno degli eventi che danno diritto all’agevolazione (il mutuatario che subisce l’evento e sottoscrive il modello di domanda può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti impossibilitati alla sottoscrizione della domanda per ragioni collegate all’emergenza COVID-19);
- in caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede subentrato nell’intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i requisiti (l’erede dovrà avere accettato l’eredità e trasferito nell’immobile oggetto del mutuo la sua residenza).
Sospensione per massimo 18 mesi. Si possono chiedere 18 mesi di sospensione del mutuo anche se era già stata precedentemente utilizzata la moratoria (una condizione di maggior favore rispetto alle regole ordinarie). La sospensione è invece limitata nei casi in cui la motivazione sia la sospensione o riduzione dell’orario lavorativo di 30 giorni. In questo caso, la sospensione massima è pari a:
- 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
Come si presenta domanda. La domanda si presenta alla banca. Documentazione da allegare alla domanda:
- carta d’identità (per i soli cittadini italiani e dell’unione europea) o passaporto e permesso di soggiorno (per cittadini extra UE);
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, se il contratto era a tempo indeterminato, lettera di licenziamento o documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa, per contratti a tempo determinato copia del contratto, della sua eventuale proroga, nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409 numero 3 del codice di procedura civile, copia del contratto nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto;
- in tutti i casi di dimissioni per giusta causa copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l’accertamento della giusta causa, copia della lettera di dimissioni per giusta causa unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa;
- in caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto del mutuo, certificato ASL.
- in caso di sospensione dal lavoro per 30 giorni lavorativi, copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito oppure della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito o della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione (in alternativa);
- per riduzione dell’orario di lavoro di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi e corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo, copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, oppure della richiesta o dichiarazione del datore di lavoro.
Tempi. Dopo che il proprietario dell’immobile presenta la domanda, parte l’istruttoria per verificare il possesso di tutti i requisiti. Nel dettaglio, la banca entro 10 giorni dal ricevimento della domanda invia il tutto a Consap, che dal momento in cui riceve la documentazione ha 15 giorni di tempo per fare tutte le verifiche. Poi, trasmette l’esito alla banca, che ha altri cinque giorni di tempo per comunicarlo al cliente. In ogni caso, dal giorno in cui l’istruttoria si conclude con esito positivo, la sospensione del mutuo avviene nel giro di 30 giorni lavorativi. Se la documentazione è completa e l’istruttoria non incontra intoppi, entro due mesi dalla domanda si attiva la sospensione.