Con la circolare n. 56/2021 l’INPS ha fornito le prime indicazioni in merito all’agevolazione contributiva per l’assunzione di giovani under 36, prevista dalla Legge di Bilancio 2021, consistente in un esonero totale della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro privati, nel limite di 6.000 euro annui.
L’agevolazione spetta con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021/2022.
Come noto, l’articolo 1, commi da 10 a 15, della Legge di Bilancio 2021 ha esteso in via sperimentale per il biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo attualmente previsto dalla legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), elevando al 100% la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per le Regioni del Sud), entro il limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI
L’incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato:
- non abbiano compiuto 36 anni di età, da intendersi come età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni, e
- non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
L’esonero spetta anche nel caso di:
- rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (legge n. 142/2001);
- assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche nei casi in cui la somministrazione venga resa verso l’utilizzatore a tempo determinato.
L’incentivo non trova applicazione ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, nonché in caso di:
- assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulato a tempo indeterminato;
- rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
- prestazioni di lavoro occasionali (ex lege n. 96/2017).
Inoltre, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 13, legge n. 178/2020), l’agevolazione non è applicabile alle prosecuzioni dei contratti di apprendistato né alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola – lavoro o periodi di apprendistato duale.
In queste due ipotesi resta tuttavia possibile continuare a fruire del regime agevolato previsto dalla Legge di Bilancio 2018 consistente, in particolare:
- per la prosecuzione del contratto di apprendistato, in un esonero pari al 50% della contribuzione, nel limite di 3.000 euro, per un periodo massimo di 12 mesi, a condizione che il giovane non abbia compiuto i 30 anni alla data del mantenimento in servizio;
- per l’alternanza scuola – lavoro e l’apprendistato duale, in un esonero totale della contribuzione, nel limite di 000 euro, per un periodo massimo di 36 mesi, fermo restando il requisito anagrafico dei 29 anni e 364 giorni.
MISURA DELL’INCENTIVO
L’incentivo consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dell’azienda nel limite massimo di 6.000 euro/anno fruibile in 36 quote mensili (48 per le Regioni del Sud): la soglia massima conguagliabile mensilmente è quindi pari a 500 euro.
Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 16,12 (€ 500/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Sono esclusi dall’esonero i premi INAIL, il TFR destinato al Fondo di Tesoreria, il contributo ai fondi di solidarietà, il contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali e i contributi di solidarietà.
La fruizione dell’incentivo può essere sospesa durante il periodo di astensione per la maternità obbligatoria, consentendo quindi il differimento temporale del periodo di godimento.
CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DELL’ESONERO
Oltre al rispetto dei requisiti anagrafici sopra descritti, per la fruizione dell’esonero contributivo è richiesto che il lavoratore, nel corso dell’intera vita lavorativa, non sia stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche in somministrazione.
A tale riguardo, la circolare precisa che:
- il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione Pertanto, se il lavoratore, per il quale lo stesso o un precedente datore di lavoro ha già fruito parzialmente dell’esonero, viene riassunto, per il nuovo rapporto si può fruire dell’agevolazione per i mesi residui spettanti, indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione;
- qualora il lavoratore sia stato assunto nel corso del biennio 2021-2022 e il datore di lavoro abbia iniziato a fruire dell’agevolazione, nelle ipotesi di cessazione anticipata del rapporto e di successiva riassunzione da parte dello stesso o di altro datore di lavoro si potrà fruire dell’agevolazione residua anche se il nuovo rapporto venga instaurato in data successiva al 31 dicembre 2022.
- non impedisce l’accesso al beneficio contributivo il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (es. rapporto di lavoro a termine, attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.);
- non si ha diritto alla fruizione dell’esonero nell’ipotesi in cui il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore;
- non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione i periodi di apprendistato svolti in precedenza, nonché i precedenti rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato o di lavoro domestico a tempo indeterminato.
Inoltre, ai fini della fruizione dell’esonero i datori di lavoro:
- non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
- non devono procedere, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Alle condizioni sopra richiamate si aggiungono il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (art. 31 D.Lgs n. 150/2015) e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
Con riferimento ai principi generali del D.Lgs. n. 150/2015, tuttavia, l’Istituto, stante la natura speciale dell’agevolazione, individua alcune eccezioni, chiarendo in particolare che:
- l’azienda interessata da sospensioni del lavoro per le causali COVID-19 può comunque procedere a nuove assunzioni e, laddove ne ricorrano i presupposti, accedere all’agevolazione contributiva (l’ipotesi di sospensione dal lavoro per la causale COVID- 19 è infatti assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili);
- si può fruire dell’esonero contributivo anche se le assunzioni costituiscono attuazione di un obbligo di legge o di contratto collettivo (a titolo di esempio, l’esonero può essere quindi applicato in caso di assunzione obbligatoria di lavoratori disabili).
COMPATIBILITÀ CON ALTRE FORME DI INCENTIVO
L’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio non è cumulabile con:
- l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi;
- l’incentivo per l’assunzione di donne svantaggiate di cui all’art. 4, commi 8 – 11, della legge 92/2012 e all’art. 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020;
- la d. Decontribuzione Sud, disciplinata, da ultimo, dall’articolo 1, commi da 161 a 168, legge di Bilancio 2021.
CASI PARTICOLARI
Lavoratore part-time presso differenti datori di lavoro. Una casistica trattata espressamente da parte dell’Istituto Previdenziale riguarda il caso del dipendente assunto a tempo parziale presso due differenti datori di lavoro. In tal caso l’incentivo spetta in relazione ad ambedue rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni effettuate in due momenti differenti da parte di ciascun datore di lavoro, quello che assume nel momento successivo perderebbe il requisito per essere ammesso all’agevolazione.
Cessione e trasferimento d’azienda. Nelle ipotesi di cessione di contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1406 c.c., la parte del beneficio riconosciuta al datore di lavoro cedente può essere ceduta al subentrante per il periodo residuo non goduto. Analogamente è possibile trasferire nei confronti del cessionario il periodo non goduto in virtù dell’articolo 2112 c.c. in caso di trasferimento d’azienda.
Partita IVA riqualificata a seguito di ispezione. Bisogna segnalare che l’esonero non può essere riconosciuto nelle ipotesi in cui rapporto di lavoro autonomo – con o senza partita IVA – o parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a seguito di un accertamento ispettivo.