Il datore di lavoro che non provveda ad una adeguata formazione del lavoratore sulle mansioni da svolgere rischia una sanzione di minimo 1.200 euro per mancata applicazione delle norme volte ad assicurare la salute e la sicurezza sul lavoro. Vediamo in dettaglio quelli che sono gli obblighi del datore di lavoro in tema di formazione e sicurezza sul lavoro.
In caso di reato previsto dagli artt. 37 co. 1 e 55 lett. c) del dlgs n. 81/2008 non si ammettono scuse, neanche quelle legate alla complessità della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro o al fatto che il lavoratore non abbia mantenuto una mansione stabile all’interno dell’azienda.
Un utile riferimento è la sentenza n. 26813/2020 della Corte di Cassazione. Nel caso analizzato dagli ermellini si esemplifica la casistica del cambio di mansioni, che non esime dagli obblighi di aggiornamento professionale, anzi rende ancora più rigorosa la necessità di assicurare un’adeguata formazione sui rischi correlati all’attività svolta.
In presenza di manifeste violazioni accertate vi è anche il presupposto per una sanzione amministrativa che, se corrisposta entro 30 giorni, può condurre all’estinzione della contravvenzione.
Il datore può, infatti, essere sottoposto a procedimento penale in caso mancato assolvimento degli obblighi necessari all’estinzione del reato, ovvero in caso di ritardo:
- rispetto ai 10 giorni previsti per assolvere l’obbligo formativo;
- ai 30 giorni previsti per il versamento della sanzione.