Con la Circolare operativa n. 139 del 7 dicembre, l’INPS rende attuativa la misura – già illustrata con il Messaggio n. 4484 dello scorso 27 novembre – prevista dal decreto Ristori Bis (DL 149/2020) in materia di cassa integrazione con causale COVID-19.
Il decreto Ristori ha infatti concesso ulteriori 6 settimane di cassa integrazione, con possibilità di rinnovo dei trattamenti di integrazione salariale in essere per il periodo compreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. Inoltre, è prevista:
- l’estensione della platea dei beneficiari ai lavoratori assunti entro il 9 novembre (data di entrata in vigore del DL Ristori), mentre il Decreto Agosto ricomprendeva soltanto i lavoratori assunti fino al 13 luglio scorso.
- la proroga al 15 novembre 2020 per le domande di accesso agli ammortizzatori sociali (trattamenti di cig ordinaria e in deroga e di assegno ordinario) e per la trasmissione dei dati utili al pagamento (per tutte le scadenze di settembre).
Le nuove 6 settimane di integrazione salariale possono essere riconosciute:
- ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato (e sia già decorso) il secondo periodo di 9 settimane previste dal DL n. 104/2020 (in tutto 9+9 settimane), con la possibilità di trasmettere la domanda – per periodi compresi tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 – a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle seconde 9 settimane;
- ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai DPCM del Governo – si vedano gli allegati 1 e 2 al DL 149/2020 – che dispongono la chiusura o la limitazione delle relative attività economiche e produttive. Questi ultimi possono accedere alla CIG anche senza aver richiesto un precedente trattamento di integrazione salariale o essere stati autorizzati alla relativa fruizione.
Anche per le nuove 6 settimane di integrazione salariale è previsto un contributo addizionale:
- pari al 9% per le imprese che, comparando il fatturato del primo semestre 2020 e 2019, hanno subito una perdita inferiore al 20%;
- pari al 18% se non hanno subito alcuna riduzione di fatturato.
Oltre il 20% di calo di fatturato scatta l’esenzione dal contributo, che si applica anche ai datori di lavoro che hanno avviato l’attività successivamente al 1° gennaio 2019 ed a quelli operanti nei settori interessati dalle misure restrittive dei DPCM anti-Covid, a prescindere dall’ubicazione territoriale dell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento.
Tutte le istruzioni per l’inoltro della domanda (causale, scadenze, ecc.) sono dettagliate nella Circolare. In sede di prima applicazione, le domande di trattamenti COVID per periodi di sospensione o riduzione delle attività che iniziano a novembre 2020, possono essere trasmesse entro il 31 dicembre 2020.