Tra le varie misure previste, il nuovo Decreto Ristori, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre, introduce con l’art 4 “Proroga termini definizioni agevolate” una ulteriore proroga:
- della Rottamazione ter;
- del Saldo e stralcio;
- della Definizione agevolata delle risorse UE.
Per non perdere i benefici della “Rottamazione-ter”, come previsto dal “Decreto Ristori-quater” (DL n. 157/2020), le rate in scadenza nel 2020 dovranno essere pagate entro il 1° marzo 2021.
Il Decreto è intervenuto nella disciplina della “Rottamazione-ter”, rinviando al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dall’art. 154, lettera c) del “Decreto Rilancio”.
L’Agenzia delle entrate ha già chiarito che per i contribuenti in regola con i pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021.
Il Decreto Ristori-quater ha ulteriormente rinviato il termine “ultimo” per il pagamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020, per il quale non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Attenzione va prestata al fatto che in caso di versamento effettuato oltre il termine di scadenza del 1° marzo 2021 o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
L’importo da pagare è quello riportato nei bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso del contribuente, anche se effettuerà il versamento in date differenti rispetto alle scadenze indicate nel piano dei pagamenti.
Inoltre, i soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (la dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973). La medesima possibilità, per effetto del Decreto Ristori-quater, è prevista anche in favore dei contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017).