Oltre a prorogare lo stato di emergenza al 31 gennaio 2020, il decreto legge n. 125 del 2020, in vigore dall’8 ottobre 2020, ha differito il termine per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, nonché quello per la trasmissione dei dati necessari per i pagamenti diretti mediante i modelli Sr41. In entrambi i casi la scadenza slitta dal 30 settembre al 31 ottobre 2020.
Resta ancora da sciogliere il nodo in merito ai lavoratori per i quali è ammesso l’accesso agli interventi di integrazione salariale. Nella circolare INPS 115/2020 (che di fatto anticipava lo slittamento dei termini di presentazione delle richieste), è infatti indicato che “per l’accesso agli interventi di CIGO e di ASO in parola, è necessario che i lavoratori siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 13 luglio 2020”. Tuttavia, come è noto, le precedenti disposizioni di legge limitavano ai lavoratori in forza al 25 marzo 2020 questa possibilità.
In attesa di chiarimenti su questo aspetto, riteniamo utile riepilogare le scadenze da rispettare:
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