L’INPS, con il messaggio 16 aprile 2020, n. 1648, ha comunicato che a seguito del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, che ha previsto l’ulteriore proroga del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono prorogati fino al 3 maggio 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo per emergenza COVID-19 per la cura dei figli.
Si ricorda inoltre che, secondo le indicazioni già fornite con la circolare INPS 25 marzo 2020, n. 45:
- il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo, individuale e di coppia, di 15 giorni per nucleo familiare;
- la fruizione, inoltre, è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Con il messaggio n. 1621 del 15/04/2020, l’INPS ha invece fornito chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del congedo COVID-19, introdotto dall’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, specialmente in relazione a cause di incompatibilità o cumulabilità con altre misure di sostegno al reddito.
Ricordiamo che la misura è diversa e aggiuntiva rispetto al congedo parentale standard e corrisponde a 15 giorni di permesso retribuito al 50%, destinato ai genitori con figli fino a 12 anni. Sono destinatari sia lavoratori dipendenti che lavoratori autonomi. La domanda è compatibile con il bonus 600 euro per artigiani e altri autonomi.
Come già riportato sopra, congedo non è fruibile qualora all’interno del nucleo familiare uno dei componenti fosse beneficiario di misure di sostegno al reddito o integrazione salariale o CIG per sospensione dell’attività lavorativa. Se invece la cassa integrazione fosse percepita per riduzione dell’orario di lavoro, il congedo può essere richiesto relativamente alle ore in cui il familiare percettore di CIG ha regolarmente lavorato.
La richiesta di congedo è incompatibile con la richiesta del Bonus baby sitting, dato che le due misure hanno la medesima finalità.
Per tutti i chiarimenti del caso rimandiamo alla lettura dei due messaggi INPS.
Per informazioni e per presentare la richiesta: Patronato INAPA di Confartigianato Rieti, Raffaella Rauso tel. 0746 251900 inapa@confartigianatorieti.it.