DPCM 22/03/2020: nuove restrizioni

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DPCM 22/03/2020: nuove restrizioni

Nella giornata di domenica 22 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo Decreto (DPCM 22/03/2020) che impone nuove restrizioni ai fini del contenimento del virus Covid-19.

Quali sono le novità?

  1. Sono state sospese altre attività economiche. Quelle che possono continuare a stare aperte sono indicate nell’Allegato 1 del Decreto, che individua i codici ATECO di riferimento, semplificando finalmente l’interpretazione della norma (vedi elenco realizzato dai colleghi di Confartigianato Roma)
  2. è vietato spostarsi fuori dal proprio comune, se non per urgenze legate a lavoro o salute.
  3. Le attività economiche non ricomprese nell’elenco all’Allegato 1 possono comunque proseguire se organizzate con modalità di lavoro a distanza (smart working).
  4. Restano consentite quelle attività che sono funzionali a mantenere la continuità delle “filiere”, nonché i servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali (come i supermercati, i servizi bancari, finanziari e postali).
  5. Restano ovviamente consentite le attività di trasporto per generi di prima necessità, per esempio farmaci e alimentari.
  6. Possono proseguire le industrie a ciclo produttivo continuo, le industrie dell’aerospazio e della difesa, le attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa comunicazione e autorizzazione della Prefettura.
  7. Tutte le attività che restano aperte devono rispettare i requisiti di salute e sicurezza contenuti nel protocollo del 14 marzo 2020.
  8. Le attività produttive sospese possono completare le attività necessarie entro il 25 marzo, comprese le spedizioni in giacenza.

Le disposizioni sono in vigore fino al 3 aprile 2020.

Segnaliamo che l’edilizia potrà proseguire solo per quanto riguarda i cantieri strategici di edilizia civile, strade, ferrovie e opere di pubblica utilità.

Infine, a seguito di verifiche ed approfondimenti, si è affermata una interpretazione più estensiva delle disposizioni del DPCM del 22 marzo, in base alla quale le pulitintolavanderie possono continuare la propria attività, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

2020-04-06T20:36:40+01:0023 Marzo 2020|

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